Statuto dell’Associazione

Articolo 1
(Denominazione e sede)

1. E’ costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “I sogni di Benedetta”.
La sede legale dell’Associazione è in via Nino Ricciardi, 31 alla Spezia.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2
(Scopo)

1. L’Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall’aderente in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

3. Scopo dell’Associazione è in particolare:
a. diffondere una cultura di rispetto e attenzione alle esigenze dei minori
b. sostenere iniziative a carattere educativo nei confronti dei minori (bambini e ragazzi) per favorirne la soggettività, il protagonismo e il benessere in ogni ambiente di vita (scuola, famiglia, società civile)

Articolo 3
(Attività)

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

a. Feste e attività ricreative e di animazione rivolte ai minori
b. Incontri per genitori su tematiche psico-pedagogiche
c. Convegni su tematiche inerenti gli scopi dell’Associazione
d. Gite e altre attività di intrattenimento rivolte ai minori
e. Scambi culturali e gemellaggi solidali
f. Raccolte fondi a scopo benefico a favore dei minori

Articolo 4
(Aderenti)

1. Sono ammessi a fare parte dell’Associazione, oltre ai fondatori, tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto.

2. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

3. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

4. Il numero dei soci è illimitato.

5. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo. E’ annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile. Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione.

Articolo 5
(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’Organizzazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea. E’ annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Tutti gli aderenti maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

4. Tutti gli aderenti hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, gli aderenti hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

6. L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

7. Gli aderenti hanno diritto:
– di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
– di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

8. Gli aderenti sono obbligati:
– ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– a pagare la quota associativa;
– a svolgere le attività precedentemente concordate;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione.

Articolo 6
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

2. Il socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione;
c) comportamento contrastante con gli scopi statutari.

3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7
(Organi sociali)

1. Gli organi dell’Associazione sono:
• L’Assemblea generale degli aderenti;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente.

2. Tutte le cariche dell’Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate per un triennio.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 8
(Assemblea generale degli aderenti)

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.

2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione e secondo quanto previsto dallo Statuto.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

4. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe

5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

6. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro quindici giorni, qualunque sia il numero dei presenti.

7. L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
• elezione del Consiglio Direttivo,
• proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
• approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio
Direttivo;
• ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
• approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal
Consiglio Direttivo;

8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di tre deleghe.

9. L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
• approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza
• di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
• scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto
• favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

10. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti gli aderenti iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

11. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni aderente ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9
(Il Consiglio Direttivo)

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto di cinque membri.

2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il Consiglio Direttivo:
• compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• elegge il Presidente dell’Associazione;
• stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua;
• redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione;
• redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
• delibera l’ammissione dei nuovi soci;
• delibera l’esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 10
(Presidente dell’Associazione)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:
• − ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
• è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa

3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea generale degli aderenti e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Articolo 11
(Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente)

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Articolo 12
(Segretario)

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all’emissione di mandati di pagamento per conto dell’Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci
e della documentazione contabile dell’organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13
(Patrimonio e risorse economiche)

1. L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a. quote sociali e contributi degli associati, nell’entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
e. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
f. erogazioni liberali di associati e di terzi;
g. proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica delega). E’ fatto d’obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

3. L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.
L’Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

5. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 14
(Esercizio sociale e bilancio)

1. L’esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

2. L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

3. L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.

Articolo 15
(Scioglimento dell’Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 16
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Articolo 17
(Disposizioni transitorie)

Il presente Statuto sostituisce lo Statuto approvato in data 7 settembre 2013 in occasione della fondazione dell’Associazione.
Il presente statuto, è approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci riunita in data 25 ottobre 2014

Data 25 ottobre 2014